Credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di

  • energia elettrica, gas e carburanti,

in misura variabile in base al periodo di riferimento.


Scadenza

I crediti devono essere fruiti entro il 31 dicembre 2022.

Tranne i crediti di cui

  • ai codici tributo 6968, 6969, 6970 e 6971 (relativi al terzo trimestre 2022)
  • e ai codici 6983, 6984, 6985 e 6986 (relativi al periodo ottobre-novembre 2022),

che possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023.


Agevolazione

Il legislatore ha emanato nel corso del 2022 numerose disposizioni normative (indicate nella scheda “Normativa e prassi” di questa sezione) che riconoscono alle imprese, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento. In particolare:

  • alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore),
    • è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica,
    • per i primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore),
    • è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale,
    • per i primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica,
    • è riconosciuto un credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica,
    • per il secondo e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale,
    • è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale,
    • per il secondo e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
  • alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca,
    • è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022
    • (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca).

Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta di cui alla presente sezione possono utilizzarli

  •  in compensazione tramite modello F24,  indicando uno dei codici tributo elencati nella tabella seguente,
  • da inserire nella “sezione erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.

Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.


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