Credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di
- energia elettrica, gas e carburanti,
in misura variabile in base al periodo di riferimento.
Scadenza
I crediti devono essere fruiti entro il 31 dicembre 2022.
Tranne i crediti di cui
- ai codici tributo 6968, 6969, 6970 e 6971 (relativi al terzo trimestre 2022)
- e ai codici 6983, 6984, 6985 e 6986 (relativi al periodo ottobre-novembre 2022),
che possono essere utilizzati fino al 31 marzo 2023.
Agevolazione
Il legislatore ha emanato nel corso del 2022 numerose disposizioni normative (indicate nella scheda “Normativa e prassi” di questa sezione) che riconoscono alle imprese, a determinate condizioni, un credito d’imposta pari a una quota delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti, in misura variabile in base al periodo di riferimento. In particolare:
- alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore),
- è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica,
- per i primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
- alle imprese a forte consumo di gas naturale (c.d. imprese gasivore),
- è riconosciuto un credito d’imposta dal 10% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale,
- per i primi tre trimestri e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica,
- è riconosciuto un credito d’imposta dal 15% al 30% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica,
- per il secondo e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
- alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale,
- è riconosciuto un credito d’imposta dal 25% al 40% delle spese sostenute per l’acquisto di gas naturale,
- per il secondo e terzo trimestre e per il periodo ottobre/novembre del 2022;
- alle imprese che operano nei settori dell’agricoltura e della pesca,
- è riconosciuto un credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per l’acquisto di carburante in ciascun trimestre del 2022
- (per il secondo trimestre 2022, solo per il settore della pesca).
Le imprese beneficiarie dei crediti d’imposta di cui alla presente sezione possono utilizzarli
- in compensazione tramite modello F24, indicando uno dei codici tributo elencati nella tabella seguente,
- da inserire nella “sezione erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”.
Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.